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Cultura - Contributo del 06/07/2006
Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

“Intercettazioni telefoniche, rispetto delle regole e libertà di stampa” di Raffaele Garipoli - Camera Penale “P. L. Romano” - Siracusa

Vivremmo in un Paese utopistico se non vi fosse, essenziale e imprescindibile, la necessità di organizzare un convegno su di un tema, invero sezionabile in tre tematiche assolutamente autonome, tutte di estremo rilievo e importanza e sulle quali è quanto mai opportuno continuare a compiere adeguate riflessioni
Le finalità e le modalità dell’impiego, nello svolgimento dell’attività investigativa, delle intercettazioni telefoniche (ma il discorso –all’evidenza- vale anche per quelle ambientali, di comunicazioni informatiche o telematiche) è un problema che, in questa sede, non costituisce il punto focale.
Ciò che rileva, invero, è l’incontrollato (e –direi- incontrollabile) dato della loro diffusione mediatica e delle conseguenze dannose che la stessa comporta.
La democrazia e il livello di civiltà, non solo giuridica, di un Paese possono misurarsi anche attraverso la verifica –operata tenendo conto delle peculiarità della fase socio-politica che ne costituisce il substrato- delle soluzioni adottate, in chiave normativa, nel regolare il rapporto tra l’esplicazione dei poteri connessi all’attività di repressione delle condotte criminali e la previsione di strumenti di salvaguardia e attuazione dei diritti primari di ogni cittadino.
L’uso (e perché no, l’abuso) dello strumento delle intercettazioni telefoniche costituisce, attualmente, una delle prerogative, decisamente incisiva, caratterizzante i poteri investigativi nella fase delle indagini preliminari, riconosciuta all’organo inquirente a fronte di una posizione “passiva” del soggetto nei cui confronti la macchina investigativa si rivolge, ma anche con risvolti estremamente preoccupanti per quanto riguarda le posizioni di soggetti che con riferimento alla vicenda “investigata” rivestono la qualità di terzi estranei.
E’ indispensabile, pertanto, invocare il rispetto delle Regole, anzi pretenderlo. E ciò, si badi, non deve essere considerato una mera petizione di principio.
Le Regole si possono, anzi, nel caso di specie, si devono migliorare. Ma devono essere perseguite, efficacemente, sia in sede disciplinare che in sede penale, le violazioni delle stesse effettuate da parte di tutti i soggetti che, ciascuno in relazione alla propria posizione, sono chiamati a rispettarle.
La libertà di stampa, in un Paese civile, va considerata sacrosanta.
Per il cittadino comune libertà di stampa vuol dire, innanzitutto, diritto -di rango primario- di essere informato.
Una considerazione si impone: è necessario evidenziare le peculiarità –nel genus informazione- della species informazione giudiziaria, rimarcando il rilievo –quasi sempre di segno negativo- che la propalazione di notizie assume nella fase delle indagini preliminari che, attesa l’impronta “accusatoria” del codice di rito, giova sottolinearlo, costituiscono un segmento della dinamica giudiziaria volto a “precostituire” il materiale sul quale dovrà esplicarsi il contraddittorio dibattimentale, unico e peculiare momento deputato allo svolgimento dei meccanismi finalizzati alla (conclusiva) affermazione dell’innocenza o della responsabilità del prevenuto.
Ritengo che l’informazione nella fase delle indagini preliminari debba riguardare i “connotati” minimi del fatto.
Non sono contrario ad una introduzione di un divieto assoluto di riferire (comunque, di diffusione) in ordine al contenuto degli atti assunti in fase di indagini. Comprendo le perplessità che la predetta affermazione può suscitare e immagino le obiezioni.
E’ indispensabile, tuttavia, compiere, in via generale e astratta, un’operazione, niente affatto agevole, di bilanciamento dei valori in gioco.
Mi chiedo: la pubblicazione di atti procedimentali (ovvero del loro contenuto) giova alla Giustizia ovvero rappresenta un attentato alla terzietà e alla “verginità” del Giudice? Valori, questi ultimi, primari e non trascurabili.
Alcuni punti (quasi) fermi.
a) Non può configurarsi, né astrattamente, né concretamente, un diritto (di chicchessia) di venire informato in ordine a situazioni che nulla hanno a che vedere con una vicenda giudiziaria e che soltanto in maniera accidentale entrano a far parte del materiale informativo.
b) Condivido, con riserva, la proposta (in Diritto e Giustizia online del 29/6 u.s.) del Dott. Roberto Martinelli (Responsabile Giustizia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti) a mente della quale “occorre ripensare le norme sull’utilizzazione delle intercettazioni imponendo al p.m. di distruggere subito quelle parti che non ritiene rilevante ai fini di giustizia”.
La riserva: non può attribuirsi, in materia, una discrezionalità assoluta al p.m.
Invero, potrebbero essere sottratti, intervenendo nel modo sopra detto, elementi valutabili in termini di utilità in chiave difensiva! Comprendo, comunque, come sia farraginoso e, molto probabilmente, di difficile attuazione, prevedere un contraddittorio sul punto.
c) Sono dell’opinione che il segreto investigativo, non solo con riferimento alle notizie che non possono essere considerate strettamente pertinenti con l’indagine, ma che –con particolare riferimento al tema odierno- sono avulse dall’ipotesi di investigazione e concernono vicende private e personali di terzi, debba ritenersi prevalente rispetto al diritto di essere informati
La libertà, la dignità e la riservatezza dei cittadini costituiscono valori primari, di rango costituzionale, riconducibili a quello che deve considerarsi il valore centrale dell’ordinamento giuridico: la persona umana (art. 2 Cost.) .
d) Ai sensi del comma 7 dell’art. 114 c.p.p., dei contenuti dell’ordinanza di custodia cautelare, ovviamente notificata all’interessato, è consentita la pubblicazione.
Non sarei contrario all’esclusione della predetta ordinanza dalla disciplina sopra richiamata. Fatti salvi, in ogni caso, l’indicazione del reo e dell’ipotesi di reato, con la (eventuale) indicazione degli essentialia.
e) Andrebbe prevista una disciplina che prescriva la non divulgabilità -tout court- delle intercettazioni, quanto meno nella parte che concerne terzi estranei e contenuti non pertinenti all’indagine.
Nell’ipotesi predetta non colgo alcun vulnus al diritto dei cittadini di essere informati; e, di certo, non si configura una lesione del diritto di esercitare, a mente dell’art. 101 Cost., da parte dei cittadini, il controllo sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale.
Con specifico riferimento al tema trattato, si impone una seria riflessione in ordine alla congruenza della pregnante rilevanza del nesso tra il diritto ad essere informati e il (presunto) controllo, ad opera dell’opinione pubblica, dell’attività dei titolari dell’azione penale.
f) Condivido pienamente il contenuto del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali emesso in data 21/06/ u.s.
Con particolare riferimento all’attività giornalistica, mi preme evidenziare quanto sottolineato al punto c) del “Considerato”, pag. 3, (il Garante) “prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”.
Altrimenti detto: deve essere osservato l’art. 5 del Codice Deontologico dei Giornalisti. (“ . . . . il giornalista garantisce il diritto all’informazione sui fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti).
Di fatto, nella delicata materia, molto, se non tutto, è affidato alla professionalità e alla sensibilità del singolo professionista.
g) Anche gli avvocati, all’evidenza, devono attenersi ai canoni della legalità, rispettando anche le norme deontologiche espressamente previste dal Codice Deontologico Forense e, con particolare riferimento ai penalisti, al Codice Deontologico, approvato a Catania nel 1996, tuttora vigente, a mente del quale “il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa”.
h) (Anche) Nell’ambito delle tematiche oggetto dell’odierno convegno dobbiamo “fare i conti” con l’Europa.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede, all’art. 8, n. 1, che “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare . . . .”. L’art. 10 della C.E.D.U., al n. 1, stabilisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni . . . e, al n. 2, che “l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposta alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, . . . . . per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate”.
Condivisibilmente, la dottrina prevalente ritiene che le predette disposizioni abbiano forza di legge ordinaria e sottolinea come, quando le stesse riguardino diritti umani, non rilevino solo in sede di interpretazione delle norme costituzionali, ma trovino immediata applicazione in quanto precettive e non generiche.
In conclusione, quelle trattate costituiscono tematiche importanti e delicate, implicano scenari complessi e, tuttavia, necessitano - imprescindibilmente- dell’individuazione di soluzioni idonee e adeguate a raggiungere uno scopo indefettibile: salvaguardare i diritti primari della persona.
Raffaele Garipoli
Camera Penale “P. L. Romano”
Siracusa